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della Regione...






28-03-08


 

Nel Settimanale Salute N. 7 Anno 216 febbraio 2008 viene circolato il testo di un ‘Accordo Stato-Regioni per una migliore applicazione della 194 ‘del Settimanale del Ministero della Salute n°22/2007 di cui, nemmeno gli assessorati regionali competenti, sembrano sapere nulla. Ci si chiede: un altro documento come quello della Federazione nazionale dei medici non approvato e divulgato per passare sopra la pelle dei bambini in procinto di essere abortiti e sulle sofferenze delle donne che abortiranno?. In questo accordo dal gusto prettamente ideologico molte le inesattezze scientifiche e le impostazioni contro la preferenza della maternità che dovrebbe essere perseguita, persino secondo la 194, che comunque rimane una legge integralmente ingiusta . Leggendo l'accordo esso è scardinabile punto per punto ma una lettura divulgativa ai più non può riportare ogni dettaglio. La relazione ministeriale sull'attuazione della legge 194 e la bozza dell'accordo Stato-Regioni sostiene, in sintesi: a) che la legge 194 ha sostanzialmente eliminato il fenomeno dell'aborto clandestino; b) che la legge ha ridotto il numero degli aborti; c) che gli strumenti primari per l'ulteriore opera di prevenzione sono i consultori pubblici e la distribuzione quanto più ampia possibile dei mezzi di controllo delle nascite, ivi comprendendosi i contraccettivi di ogni tipo e anche la pillola del giorno dopo.

Le premesse sono senza dubbio contestabili.

Quanto all'eliminazione dell'aborto clandestino la sua scomparsa è solamente affermata, salvo, di volta in volta, emergere casi di ricorso a questa pratica, soprattutto da parte di soggetti stranieri. Che, rispetto agli anni precedenti all'entrata in vigore della legge 194 gli aborti clandestini siano diminuiti è circostanza ovvia: prima della legge, infatti, tutti gli aborti erano clandestini: occorre, piuttosto, verificare se, una volta che la legge è entrata “a regime”, la pratica sia realmente scomparsa. In realtà gli unici dati oggettivi disponibili sono quelli forniti dal Ministro della Giustizia relativi ai procedimenti penali aperti e al numero di persone coinvolte per i reati di cui all'articolo 19 della legge: i procedimenti erano 21 nel 1983 e sono stati 49 nel 2006, quindi con un raddoppio davvero significativo. Quanto alla riduzione del numero complessivo di aborti, si può affermare, analizzando la curva degli ultimi anni, che non solo la riduzione in termini assoluti è cessata, ma che tende a risalire, soprattutto per il contributo di donne straniere. Non solo: nella contabilità degli aborti vengono esclusi gli aborti precoci eseguiti mediante la pillola del giorno dopo, messa in commercio all'inizio di questo decennio: la cifra – di fonte ministeriale – di 356.000 confezioni vendute in un solo anno, quasi mille al giorno, fa ritenere verosimile l'esecuzione di alcune decine di migliaia di questi aborti.

Soprattutto gli stessi dati ministeriali smentiscono l'assioma “più consultori, più contraccettivi, meno aborti”.

I dati da analizzare per comprendere la reale tendenza del fenomeno aborto e l'efficacia dell'opera di prevenzione dei consultori possono essere individuati nei seguenti: quanto all'aborto:

- tasso di abortività (numero di aborti per 1000 donne in età fertile),- rapporto di abortività (numero di aborti per 1000 bambini nati vivi),- numero degli aborti volontari precedenti a quello eseguito (tasso di ripetizione).

Quanto ai consultori: - numero di consultori per 10.000 donne in età fertile,- numero di consultori per 20.000 abitanti., consultorio come luogo di certificazione per l'IVG (percentuale sul totale)

 

I dati nazionali relativi al 2005 sono i seguenti:

- tasso di abortività: 9,6 su mille donne in età fertile

- tasso di abortività delle minorenni: 4,8

- rapporto di abortività: 241,8 su 1000 nati vivi

- tasso di ripetizione: 26,4% (la percentuale comprende tutte le donne che hanno abortito volontariamente almeno una volta in precedenza);

 

- numero di consultori per 10.000 donne in età fertile: 1,5

- numero di consultori per 20.000 abitanti: 0,7

- consultorio come luogo di certificazione: 35,7.

Se la tesi dell'efficacia dei consultori nella prevenzione dell'aborto volontario fosse esatta, nelle regioni dove la diffusione dei consultori è più ampia e il ricorso agli stessi è superiore rispetto al ricorso agli altri soggetti (medico, struttura socio sanitaria), i dati relativi all'abortività dovrebbero essere inferiori al dato nazionale.

L'analisi delle tabelle ministeriali dimostra che i dati sono esattamente l'opposto a quanto ci si potrebbe attendere da questa tesi. La Regione Emilia Romagna con una delle maggiori percentuale di diffusione dei consultori (in stragrande maggioranza pubblici: 218 contro 7 privati) è superiore al dato nazionale (2,6 consultori ogni 10.000 donne in età fertile e 1,1 consultori ogni 20.000 abitanti); il ricorso ai consultori come luogo di certificazione per l'IVG è notevolmente superiore al dato nazionale (55,8%). Ebbene : il rapporto di abortività è anch'esso nettamente superiore al dato nazionale (297,1) e il tasso di abortività delle donne fertili è superiore anche a quello della Liguria (12,2): anche per le minorenni il tasso di abortività è nettamente superiore al dato nazionale (6,2). La percentuale di ripetizione dell'aborto volontario è , ancora, superiore al dato nazionale : il 29,3% (quasi una donna su tre che abortisce volontariamente lo ha già fatto in precedenza). La non incidenza dell'opera dei consultori sulla diminuzione degli aborti nelle due regioni rispetto al dato nazionale è confermata anche dall'analisi storica dei dati relativi all'abortività: già nel 1982 il tasso di abortività era superiore al dato nazionale (Liguria: 19,9, Emilia Romagna: 24,9; dato nazionale: 17,2) e lo è rimasto quasi in tutti gli anni successivi; quanto, poi, ai dati degli ultimi anni, si può notare che, se nel 1991 il dato nazionale era pari all'11,0 e ha poi continuato a scendere lentamente, per poi stabilizzarsi definitivamente al 9,6 (nel 1995 era stato raggiunto il 9,7), la Liguria , nello stesso anno, era giunta all'11,8, dato che è rimasto sostanzialmente invariato, fino all'11,2 del 2005, mentre l'Emilia Romagna, che nel 1991 aveva un dato del 13,8, non è scesa oltre al 12,2 del 2005. Si evince quindi che: né la diffusione sul territorio dei consultori pubblici, né la distribuzione dei mezzi contraccettivi ha permesso alle Regioni “virtuose” di ridurre gli aborti volontari in misura superiore al dato nazionale: gli interventi, al contrario, erano superiori fin dall'inizio di applicazione della legge 194 e lo sono rimasti nei trent'anni successivi, mentre l'aborto risulta nettamente in crescita anche tra le minorenni. Si tratta di una constatazione che non sorprende : l'assioma “più contraccettivi = meno aborti” è smentito da anni in tutto il mondo ; a livello culturale è noto che la mentalità contraccettiva porta a quella abortiva e che, inevitabilmente, l'aborto viene utilizzato quanto meno come “contraccettivo di rincalzo” quando quello usato non è servito . D'altro canto l'opera di prevenzione dell'aborto che la legge pone a carico del consultorio e degli altri soggetti è prevista come non decisiva rispetto alla determinazione della donna, che può non recepire i consigli, il sostegno, l'aiuto che le vengono offerti dagli operatori del consultorio (del resto può anche non recarsi nel consultorio) e procedere ugualmente nella sua decisione. Il passaggio dal consultorio termina con il rilascio del certificato che è documento necessario e sufficiente per procedere all'intervento; gli operatori del consultorio, quindi, non solo potranno veder fallire i loro sforzi, ma dovranno, in questo caso, essere loro a dare il “via libera” all'esecuzione dell'intervento. Un sistema così configurato già fa comprendere come la legge renda sommamente difficile ai soggetti coinvolti l'opera di prevenzione dell'aborto , cioè l'opera di convincimento della donna affinché ella prosegua nella gravidanza, salvando quindi la vita al figlio: le donne non sono obbligate a ricorrere a determinati soggetti (anche la scelta del medico che possa rilasciare il certificato nei primi 90 giorni è assolutamente libera, cosicché, nel caso un medico non si prestasse alla richiesta della donna, questa potrebbe rivolgersi ad un altro da lei scelto) e, comunque, non sono obbligate a recepire le offerte che vengono loro, restando sempre libere di procedere all'aborto, senza alcuna necessità di giustificare l'intervento sulla base di un motivo specifico. I motivi del ricorso all'aborto nei primi tre mesi di gravidanza sono, infatti, sconosciuti, non sussistendo alcun obbligo di registrarli; l'unico motivo che, non a caso, viene indicato nel documento ministeriale come ricorrente nel 70-80% dei casi è il “fallimento/uso scorretto dei metodi per la procreazione cosciente e responsabile”: motivo che non corrisponde affatto a quelli esposti nell'articolo 4 della legge, ma che, al contrario, integra l'utilizzo dell'aborto come strumento di controllo delle nascite che sarebbe vietato dall'articolo 1 comma 2 della legge.

Le proposte contenute nella bozza dell'accordo Stato-Regioni e, ancor prima, nella Relazione ministeriale tacciono su questi dati e ripropongono, per l'ennesima volta, lo stesso teorema: se ci saranno più consultori, se i contraccettivi saranno ancora più disponibili a tutti, il numero degli aborti diminuirà. Nell'azione proposta dalla Bozza di intesa il bambino che dovrebbe nascere è totalmente assente e non si parla mai di la preferenza per la nascita . Altrettanto deve dirsi quanto agli immigrati, che non devono essere obbiettivo di sole informazioni attinenti alla contraccezione e all'aborto, ma devono essere aiutati effettivamente nelle loro difficoltà e valorizzati nelle loro potenzialità, mentre devono essere estese a tutte le madri, indipendentemente dalla nazionalità o dalla cittadinanza i incentivi alla maternità che nel testo sembrano di esclusiva pertinenza delle donne immigrate

 

L'esperienza di questi anni del volontariato per la vita dimostra come, sia pure muovendosi nell'ambito del principio di autodeterminazione della donna (che, come si è detto, impedisce una efficace prevenzione dell'aborto volontario), gli aborti vengono evitati solo quando la donna e il bambino vengono davvero presi in carico nella loro globalità , quando non viene taciuta la presenza del bambino, quando la donna non viene considerata un numero (e tanto meno un soggetto che ha sbagliato ad adoperare i contraccettivi!) ma una persona . L'opera del volontariato costituisce l'unica vera chance per i consultori pubblici di incidere davvero sul numero degli aborti volontari: di convincere, cioè, la donna a non abortire e ad accogliere il proprio figlio, pur rispettando integralmente la sua libertà (che la legge le riconosce). Ma il documento liquida questa possibilità in poche righe e con mentalità prettamente burocratica: “occorre promuovere un percorso coordinato dall'assistente sociale del consultorio con i servizi comunali, in rete con le associazioni del volontariato, al fine di sviluppare azioni per indurre le interruzioni volontarie della gravidanza sia in caso di gravidanza indesiderata, sia in caso di gravidanze che sono desiderate ma che sono rese impossibili per motivi sociali/economici”. Il Consultorio non abbia nessun rapporto con il Centro di Aiuto alla Vita, piuttosto l'assistente sociale si rivolga al Comune e provveda questo a contattare, se ritenuto necessario, il CAV, perché provveda a risolvere i problemi economici. Nella situazione attuale, il volontariato svolge un'opera sussidiaria verso il compito dello Stato, il quale si è assunto l'onere (anche se tutto ideologico) di provvedere alla "tutela della donna e della maternità". Dunque, in tesi, le associazioni entrano là dove lo Stato non arriva o (di fatto) dove arriva male e travisando la sua funzione dichiarata. Ancora grave nel passo riportato è il riferimento alla gravidanza indesiderata per motivi economici: il Consultorio non se ne occupi, riferisca tutto al Comune e se del caso al volontariato! Si tratta, appunto, di una rinuncia preventiva ad un'opera di dissuasione dall'aborto e di sostegno alle donne incinte in difficoltà.

Quanto alla prevenzione dell'aborto dopo i primi novanta giorni, l'intera proposta (punto 5: Appropriatezza – qualità nel percorso della diagnosi prenatale) si fonda su un presupposto contrario alla legge : che cioè , anche in tale periodo, sussista l'autodeterminazione della donna rispetto all'esecuzione dell'intervento abortivo nel caso vi sia una diagnosi prenatale sfavorevole. Non a caso, ancora una volta, viene proposto il consultorio come luogo deputato ad effettuare la prenotazione dell'esame e a curare l'integrazione tra i differenti servizi. Al contrario , come si comprende chiaramente dalla lettura degli articoli 6 e 7 della legge 194, il consultorio non dovrebbe avere alcun ruolo in questa fase, poiché il processo patologico deve essere accertato da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ospedale dove deve essere eseguito l'intervento. L'intera prassi in questo settore deve essere ribaltata rispetto a quanto si è fatto fino ad oggi e per una reale prevenzione dell'aborto bisognerebbe in sintesi:

 

•  NON CONFONDERE LA PREVENZIONE DELL 'ABORTO - DOVE IL BAMBINO C'E' GIA'- CON LA CONTRACCEZIONE E SOPRATTUTTO LA CONTRACCEZIONE CON LA CONTRAGESTAZIONE

•  DI INSERIRE NELLA SCHEDA REGIONALE DEL RILEVAMENTO SULL'ABORTO LA MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA RICHIESTA DELL'ABORTO, COSI' COME RISULTA PER L'ABORTO SPONTANEO

•  DI PREDISPORRE, NEI SETTE GIORNI SUCCESSIVI ALLA CERTIFICAZIONE, UN COLLOQUIO CON IL CAV PIU' VICINO

•  DI ESPORRE NEI CONSULTORI VISIBILMENTE LA LOCANDINA SOSVITA CON TIMBRO REGIONALE E PRESSO TUTTE LE STRUTTURE OSPEDALIERE E DI MEDICINA DI BASE

•  DI METTERE PER ISCRITTO LA PATOLOGIA DEL BIMBO PER ABORTO DEL SECONDO TRIMESTRE E ALLEGARE IL CERTIFICATO PSICHIATRICO E VERIFICARE AD ABORTO AVVENUTO: LA RICHIESTA DI VERIFICA DELLA DIAGNOSI PRENATALE È ELEMENTO INDISPENSABILE DELLA "MEDICINA BASATA SULL'EVIDENZA" (EVIDENCE-BASED MEDICINE) ED È DEONTOLOGICAMENTE DOVUTA: NESSUNA BENEVOLA CONCESSIONE SU CUI DECIDERE DA PARTE DELLO STATO, BENSÌ DOVERE STRINGENTE.

•  DI TENERE CONTO DEI DATI SCIENTIFICI RIGUARDO ALLA SINDROME POST ABORTO, DI INSERIRLA NELLE INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO, NELLA SUA INTEREZZA E CON UNA SERIA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CONSULTORIALI

•  DI MONITORARE CON FOLLOW UP LE DONNE FINO A TRE ANNI DOPO L'ABORTO NON SOLO RISPETTO ALLA SINDROME POSTABORTIVA, MA ANCHE SULLE CONSEGUENZE CLINICHE E SULLA RECIDIVA.

•  DI TENERE PRESENTE L'OBIEZIONE DI COSCIENZA MEDICA E PARAMEDICA, MINACCIATA A MOLTI LIVELLI: BASTI PENSARE ALLA POLEMICA PER OBIEZIONE AL NORLEVO, BASATA ADDIRITTURA SUL CAMBIAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI GRAVIDANZA (DIVERSAMENTE L'OBIEZIONE SAREBBE INDISCUTIBILE). ANCORA UNA VOLTA: NON È UNA GENTILE CONCESSIONE A MINORATI ETICI, LA POSSIBILITÀ DI OBIEZIONE; È ESIGENZA RICONOSCIUTA DAL GIUDIZIO CHE LA LEGGE DÀ SU SE STESSA.